DVR, POS e PSC: cosa cambia nella sicurezza dei cantieri
Il DVR non è una pratica chiusa
Molti imprenditori considerano il DVR una pratica chiusa. Lo si fa una volta, si archivia e, da lì in poi, ci si pensa soltanto quando arriva un controllo.
Come abbiamo già scritto in un post precedente, il DVR fotografa i rischi dell’azienda in un momento preciso e, se cambia l’organizzazione del lavoro, se entra in servizio un mezzo nuovo o se cambia il tipo di lavorazione, il documento archiviato può continuare a esistere senza più corrispondere a quello che accade davvero.
La legge (art. 29, comma 3, del D.Lgs. 81/2008) impone di rielaborarlo entro trenta giorni dal cambiamento, dopo un infortunio significativo o quando la sorveglianza sanitaria ne evidenzia la necessità.
Sicurezza nei cantieri: c’è un livello in più
Il DVR resta il documento generale dell’azienda, ma sul cantiere entrano in gioco due piani distinti.
Il primo è il PSC, il Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Il PSC non lo scrive l’impresa, ma viene redatto dal Coordinatore per la sicurezza nominato dal committente durante la fase di progettazione dell’opera.
Definisce le regole comuni del cantiere, come si organizzano le lavorazioni e come si gestiscono le interferenze tra imprese diverse.
Il secondo è il POS, il Piano Operativo di Sicurezza.
Lo redige ogni singola impresa esecutrice e descrive come quella specifica impresa svolgerà i propri lavori secondo le regole fissate dal PSC.
Il POS non sostituisce il PSC, ma è un piano complementare e di dettaglio che deve essere coerente con esso.

Il POS e l’aggiornamento del DVR
Un dettaglio utile alle imprese: quando redigi il POS per un cantiere, quel POS vale anche come aggiornamento del tuo DVR per quel lavoro specifico.
Lo dice l’art. 96, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.
Non è un obbligo doppio.
Il POS va davvero consegnato 15 giorni prima?
Le scadenze contano, ma non nel modo in cui spesso si racconta.
Si dice comunemente che il POS vada consegnato al coordinatore quindici giorni prima dell’inizio dei lavori.
Non è esattamente così.
La legge (art. 101 del D.Lgs. 81/2008) prevede questo percorso:
- Il committente trasmette il PSC alle imprese quando le invita a presentare offerta.
- L’impresa affidataria trasmette il PSC alle imprese esecutrici prima dell’inizio dei lavori.
- Ogni impresa esecutrice trasmette il proprio POS all’impresa affidataria, che verifica la congruenza con il proprio POS e poi lo passa al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
- Affidataria e coordinatore hanno un termine massimo di quindici giorni dalla ricezione per completare le verifiche. Il cantiere apre solo dopo l’esito positivo.
Da dove arrivano, allora, i famosi quindici giorni?
Da qui deriva la regola pratica: il POS conviene consegnarlo con almeno quindici giorni di margine, non perché lo imponga la legge in giorni, ma perché quello è il tempo massimo che affidataria e coordinatore hanno per verificarlo.
Se il POS arriva in ritardo o è scritto in modo inadeguato, il cantiere rischia di aprire senza copertura documentale.
La responsabilità ricade su tutti gli attori: impresa esecutrice, impresa affidataria e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Ing. Sante Schiavone
SAFE Ingegneria